Con la sentenza n. 4231 del Consiglio di Stato viene ribadito che lo scopo della legge 24/2012 non è il decentramento delle sedi ma l’incremento della accessibilità al servizio farmaceutico con equa distribuzione sul territorio. Secondo la lettura della decisione dei giudici, di Carlo Ranaudo docente del Dipartimento Farmacia – Università di Salerno, questo potrebbe riaprire la questione delle “farmacie del deserto”.
Una ripresa dopo le ferie estive piena di novità sul fronte del concorso straordinario. È in atto il secondo interpello nella Regione Lazio: 153 le sedi farmaceutiche assegnate in base alle preferenze dei concorrenti che hanno tempo fino al giorno 20 settembre per comunicare la eventuale accettazione. In Puglia siamo al 4 interpello e 39 le sedi disponibili. In Campania terzo interpello del Concorso del 2009. Ma la vera sorpresa è probabilmente un’altra e ancora una volta viene dalle aule giudiziarie. Parliamo della sentenza del Consiglio di Stato n. 4231 dell’11 luglio 2018.
Una sentenza che vista anche l’autorevolezza della fonte, potrebbe riaprire la delicata e spinosa questione delle “farmacie del deserto”. È noto a tutti che nella fase di individuazione sono state spesso inserite nei bandi anche sedi molto improbabili, individuate in località con poche centinaia di abitanti, in zone fortemente decentrate, in base a quanto riportato nell’art. 2 della legge 24/2012 tenendo altresì conto dell’esigenza di “garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”. Sedi ovviamente più virtuali che reali senza nessuna possibilità di garantire una sostenibilità economica a queste istituende farmacie.
Il Consiglio di Stato nella sentenza dell’11 luglio, chiarisce che lo scopo della legge non è il decentramento delle sedi farmaceutiche, con il rischio di istituire nuove sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantire la sopravvivenza, ma quella di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile. La sentenza ribadisce, inoltre, che la cosiddetta liberalizzazione delle farmacie perseguita dalla legge 24 marzo 2012 prevede che il Comune realizzi l’obiettivo della equa distribuzione sul territorio e solo in via aggiuntiva introduca il criterio che occorre tenere conto delle esigenze di garantire l’accessibilità a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate, evidenziando che lo scopo della norma non è quello di garantire una rendita di posizione ai titolari di una sede farmaceutica tramite una riserva di territorialità in favore di sedi farmaceutiche preesistenti. Non è difficile prevedere che questa sentenza sia destinata a far discutere e probabilmente a modificare il percorso relativo all’assegnazione delle sedi.
Farmacie del deserto addio? Staremo a vedere, visto che graduatorie hanno una durata di 6 anni. Una cosa è certa, come ribadito da più parti: il ruolo delle Aule di Tribunali nell’applicazione di questa legge è stato e probabilmente continuerà ad essere predominante.
Carlo Ranaudo
Dipartimento Farmacia – Università di Salerno